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| Le imprese cooperative sociali |
Lo scopo dell'impresa cooperativa sociale è sancito nell'art. 1 della Legge : perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La prima considerazione a commento dell'affermazione precedente è che l'impresa cooperativa sociale non persegue l'interesse privato di un singolo o di un gruppo, ma l'interesse generale. In pratica c'è un riconoscimento di un soggetto privato che, giacché imprenditore, è dedito alla produzione e allo scambio di beni e servizi in funzione di uno scopo generale rappresentato da un interesse diffuso della comunità.
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In secondo luogo si osserva che è la comunità l'ambito entro il quale si produce e si identifica l'interesse generale e si orienta l'azione sociale della cooperativa. In questo modo sembra essersi stabilito un legame stretto tra l'agire dell'impresa cooperativa sociale e l'ambito comunitario di appartenenza o di riferimento.
La legge , poi, individua nella promozione umana e nell'inserimento sociale la globalità della modalità di azione delle imprese cooperative sociali.
Quest'ultima non può essere semplice gestore di servizi, ma orienta le proprie azioni alla promozione globale della soggettività e della socialità d'ogni persona.
Il riferimento ai cittadini, infine, esprime la generalità della modalità di azione delle imprese cooperative sociali: queste azioni devono essere orientate non solo ai soggetti in situazione di particolare o specifico svantaggio personale e/o sociale, ma tutte le persone che abbiano bisogno di un servizio o di un supporto alla crescita personale e relazionale.
Nella logica normativa, il principio della solidarietà è l'elemento caratterizzante l'cooperativa sociale.
Quella dell'impresa cooperativa sociale è una finalità solidaristica, che si orienta all'interno della compagine sociale, senza elementi di reciprocità, se non quelle insite in qualsiasi azione sociale che vede più persone associate in funzione di un obiettivo comune.
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